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Consulenza del Debito
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Cristian Caldarar
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La Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ha introdotto la possibilità per il soggetto sovraindebitato di liberarsi dai propri debiti mediante l’esdebitazione, e di ovviare a tutte le conseguenze negative che gli potrebbero derivare in caso di insolvenza nei confronti dei propri creditori. Il sovraindebitamento è appunto uno stato di crisi o di insolvenza in cui può trovarsi un contribuente persona fisica e consumatore, o ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie che sono previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Sono due le condizioni necessarie per accedere all’esdebitazione, una soggettiva ed una oggettiva. La prima consiste nell’essere un soggetto non fallibile o essere un debitore che non svolge attività imprenditoriali o professionali (condizione soggettiva); la seconda nel trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, ovvero aver contratto debiti a cui non è più possibile far fronte (condizione oggettiva).
Uno dei vantaggi di questo nuovo strumento, è la velocità della procedura. Il ricorso presentato, viene sottoposto alla verifica preliminare da parte del Tribunale, in merito al fatto che il piano del consumatore o la proposta dell’accordo non violino norme imperative.
Con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi (OCC), il Tribunale valuta meritevolezza, fattibilità e convenienza della domanda.
Le procedure disciplinate dalla legge in esame sono, l’accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore, e la liquidazione del patrimonio del debitore. L’omologazione da parte del Tribunale sia dell’accordo che del piano del consumatore, deve avvenire entro sei mesi dal deposito rispettivamente sia dell’accordo che del piano ed, in entrambi i procedimenti, è previsto che l’omologazione vincoli tutti i creditori concorsuali.
a) L’accordo di composizione della crisi con i creditori consiste nella facoltà concessa al debitore di redigere con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi (OCC) un accordo con i creditori, che gli consenta la ristrutturazione dei debiti, senza pregiudicare i diritti di chi all’accordo non ha aderito.
L’elemento in grado di incidere sensibilmente sulla posizione del debitore in difficoltà, risiede nella possibilità di sospensione di ogni azione individuale esecutiva da iniziarsi o già in corso.
Infatti, il Giudice, all’esito di una prima valutazione sulla richiesta del debitore, con provvedimento dispone che per non oltre centoventi giorni, non possano sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
b) Diversamente da ciò che accade in caso di presentazione dell’accordo di composizione della crisi, nel piano proposto dal consumatore non è prevista l’approvazione da parte dei creditori del consumatore. Il Tribunale effettua esclusivamente una valutazione di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta che ha portato all’indebitamento del consumatore.
c) La liquidazione del patrimonio, se per certi aspetti possa sembrare assimilabile agli effetti, almeno sostanziali, della esecuzione forzata e della vendita coattiva dei beni del debitore, in realtà assolve ad una funzione economica e sociale ben diversa, poiché la natura volontaria del provvedimento, essendo frutto di una scelta, sarà di gran lunga più accettabile, anche a livello emotivo, di contro ad un provvedimento imposto dall’autorità giudiziaria, dal quale deriva la perdita del proprio patrimonio.
Si può accedere a questa procedura anche se si è soggetti a procedure concorsuali diverse, o se si è già fatto ricorso nei precedenti 5 anni al piano del consumatore o all’accordo con i creditori (condizioni che invece non permettono di accedere alle altre due procedure).
La procedura di liquidazione, oltre che volontaria, può essere disposta dal Tribunale nei seguenti casi:
· quando il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria;
· nel caso in cui durante la procedura risultino compiuti atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
· quando con dolo o con colpa grave è stato aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero siano state dolosamente simulate attività inesistenti
· quando il debitore non adempie agli obblighi derivanti dall’accordo o dal piano, le garanzie promesse non vengono costituite o l’esecuzione dell’accordo o del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore stesso.
In tutti i casi menzionati, l’esdebitazione consente all’imprenditore di liberarsi da tutti i debiti, riprendere l’attività e, soprattutto, di riprendere a vivere.
Infine, giova ricordare che le opportunità per le persone fisiche previste dalla Legge 3/2012, per liberarsi in determinati casi dai debiti, sono fruibili anche in ambito condominiale.
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