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Cristian Caldarar

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La sospensione concordata della procedura esecutiva è stata introdotta dalla disposizione di cui all’art. 624 del codice di procedura civile con la riforma del 2005 e costituisce un valido rimedio sia per evitare lo stallo del sistema giudiziario, con ripetute richieste di rinvio per bonario componimento, in caso di pendenza di trattative, sia per agevolare i creditori nei casi in cui, al fine di evitare che il prezzo dell’immobile si riduca all’esito di aste deserte, si voglia attendere una ripresa e/o un miglioramento delle condizioni di mercato.
Tuttavia, non deve essere sottovalutata la possibilità per il debitore di concordare la sospensione direttamente con i creditori, al fine di poter disporre di un congruo lasso di tempo per reperire la liquidità necessaria a sanare la sua esposizione nei loro confronti, evitando le conseguenze negative di un'eventuale vendita forzata degli immobili pignorati nella procedura esecutiva.
L’art. 624 bis del codice di procedura civile consente al Giudice dell’Esecuzione di sospendere il processo esecutivo per un tempo limitato, non superiore a 24 mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo e sentito il debitore. Ed, invero, l’istanza può essere avanzata, singolarmente o collettivamente, dai creditori titolati e, poiché la norma non prevede una formula particolare, è consentita la sua presentazione anche oralmente in udienza, sempre che sia garantita la presenza delle parti.
I creditori privi di titolo esecutivo possono eventualmente solo formulare osservazioni comunque non rilevanti per la decisione del Giudice.
L’istanza di sospensione deve essere depositata entro il termine di 20 giorni dalla data fissata per la presentazione delle offerte di acquisto, in caso di vendita senza incanto, ovvero fino a 15 giorni prima della data fissata per l’incanto. Il Giudice dell’Esecuzione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, dovrà valutare tutte le circostanze che giustifichino il provvedimento di accoglimento dell’istanza e dunque la temporanea “stasi” del processo esecutivo, ovvero i motivi dell’eventuale diniego.
In caso di accoglimento dell’istanza di sospensione il Giudice dell’Esecuzione dovrà disporre con ordinanza che il provvedimento di sospensione venga comunicato al custode e ne sia data notizia sui siti internet dove è pubblicizzata la relazione di stima.
La sospensione ai sensi dell’art. 624 bis del codice di procedura civile può essere disposta per una sola volta ed il relativo provvedimento è sempre revocabile su richiesta di un solo creditore, previa audizione del debitore. Ad ogni buon conto, il Giudice dell’Esecuzione potrebbe eventualmente disattendere la richiesta di revoca del provvedimento di sospensione allorché sussistano motivi contrari che giustifichino la ripresa della procedura.
La sospensione concordata della procedura esecutiva è prevista nella misura massima di 24 mesi. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine stabilito nell’ordinanza dal Giudice dell’Esecuzione, chiunque vi abbia interesse deve riassumere il giudizio ed in caso contrario il processo esecutivo si estingue per inattività delle parti ai sensi dell’art. 630 del codice di procedura civile.
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