L’art. 4 del decreto “Ristori” (d.l. 137 del 28 ottobre 2020) ha prorogato la sospensione delle esecuzioni immobiliari relativa ad immobili adibiti a prima casa del debitore esecutato. Dal testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si evince che la nuova disposizione interviene prorogando il termine previsto dall’art. 54 ter della L.n. 27/2020 il quale aveva a sua volta già previsto la sospensione delle esecuzioni immobiliari fino al 30 ottobre 2020. Gli effetti di questa norma sono sostanzialmente i seguenti: durante questo periodo non potranno essere venduti all’asta gli immobili i quali siano l’abitazione principale del debitore esecutato; le aste eventualmente fissate dovranno essere rinviate; non potranno, inoltre, celebrarsi udienze relative alla procedura esecutiva immobiliare sospesa né potranno proseguire le attività degli ausiliari del giudice dell’esecuzione (redazione della perizia di stima etc.); saranno sanzionati con l’inefficacia gli eventuali pignoramenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore della norma sino al 3 dicembre 2020 ovvero al periodo che verrà indicato nella legge di conversione.

